FASE ISTRUTTORIAI coniugi devono presentarsi all'ufficiale di stato civile per comunicare l'intenzione di concludere un accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
Per consentire all’ufficio l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento è necessario che ciascuno dei coniugi compili il modulo di comunicazione dati e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla quale dichiarano di possedere i requisiti per poter richiedere l’avvio del procedimento all’Ufficio dello stato Civile.
Entrambi i moduli possono essere:
- consegnati all’ufficio dello stato civile, previo appuntamento;
- trasmessi attraverso la compilazione on line dell’istanza su Municipio Virtuale;
Una volta accolta la richiesta, l'ufficiale di stato civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti utili al procedimento, detenuti da altra pubblica amministrazione italiana.
Una volta acquisiti tutti i documenti necessari, l'ufficio dello stato civile stabilisce, di concerto con gli sposi, la data della redazione dell’accordo e la successiva data di conferma dell’accordo medesimo.
REDAZIONE DELL'ACCORDO (1° incontro)
Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, per rendere le dichiarazioni prescritte di fronte all'ufficiale dello stato civile e sottoscrivere il conseguente accordo. Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi dev’essere munito di documento di identità valido e di tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli avvocati.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete in ogni fase del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.
CONFERMA DELL'ACCORDO (2° incontro)
Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione del primo accordo, i coniugi devono presentarsi per rendere all’ufficiale di stato civile una ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo. La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell'accordo ed il procedimento deve ripetersi.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti anche in questa fase da un interprete.
Gli effetti dell’accordo si producono dalla data di sottoscrizione del primo accordo.